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Atti generali

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Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.


Allegato ai contratti ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza

Patto di integrità

Regolamento uscite didattiche e viaggi di istruzione

2016 I.C. Vallelunga – Regolamento per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione

Manuale gestione e conservazione documentale

manuale_conservazione_infocert Manuale di gestione documentale Titolario

Regolamento concessione locali

regolamento concessione locali

Regolamento accesso agli atti

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Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture

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Regolamento di Istituto

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